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Studio Legale Cavallo

 

“Il solo entusiasmo giustificabile è quello che accompagna la volontà intelligente, l’operosità intelligente, la ricchezza inventiva in iniziative concrete” (A. Gramsci)

 

Lo studio legale, costituito nel 2004 dall’avv. Antonio Cavallo di Paola (Cosenza), ha accolto nel tempo giovani professionisti, avvocati praticanti e dottori in giurisprudenza, la cui età media è sui 34 anni. Essi lavorano con professionalità, impegno e perfetta sinergia, occupandosi del diritto civile in generale e principalmente di controversie in ambito bancario, assicurativo, del recupero crediti e in Responsabilità Sanitaria.

E' garantita l'assistenza sull'intero territorio nazionale, avendo lo studio sede secondaria in Roma e una vasta e consolidata collaborazione in ambito nazionale con professionisti di comprovata esperienza, nonché intensa sinergia e costanti rapporti professionali con storico e prestigioso studio legale di Milano.

Il titolare dello studio è avvocato fiduciario di primarie compagnie di assicurazioni italiane con particolare competenza e vasta esperienza nel settore antifrode ed ha, inoltre, rapporto fiduciario con importante gruppo bancario a livello nazionale, oltre ad una formazione accademica di specializzazione nel settore Bancario/Assicurativo.

Lo studio, pur contando sulla versatilità multiforme degli addetti, è organizzato in tre dipartimenti così suddivisi:

  1. DIRITTO BANCARIO E DEI MERCATI FINANZIARI
  2. DIRITTO CIVILE E DELLA RESPONSABILITA’ SANITARIA.
  3. DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI E DEL RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA R.C. AUTO.

 

News

  • Vietati acquisti on-line, di beni velleitari e l’impiego all’estero (D.M. Lavoro e Politiche Sociali 27 dicembre 2023)

  • Non possono esistere apprezzamenti denigratori senza un contenuto oggettivamente offensivo (CNF, sentenza n. 286/2023)

  • L’espletamento di un tentativo di mediazione con tali modalità (parte assente, presente un delegato, ma senza specificare il giustificato motivo di delega) non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa, perché non consente di valutare -alla presenza del consumatore- le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite. È quanto si legge nell’ordinanza n. 4133 del 14 febbraio 2024 della Cassazione.